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Esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà – Sostegno delle donne vittime di violenza – Ambito di applicazione – Prime indicazioni (circ. INPS 5.3.2024 n. 41)

L’INPS, con circ. 5.3.2024 n. 41, ha fornito le prime indicazioni operative con riferimento all’esonero contributivo, introdotto dall’art. 1 co. 191 ss. della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), per i datori di lavoro privati che assumano donne disoccupate, vittime di violenza e percettrici del reddito di libertà ex art. 105-bis del DL 34/2020, al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro.
Tale assunzione agevolata consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL) nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000,00 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
In particolare, tale beneficio spetta per:
– le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
– le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi (ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi);
– le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato.
Inoltre, l’esonero è riconosciuto anche in caso di part time, di rapporti di lavoro a scopo di somministrazione e in ipotesi di proroga del rapporto a tempo determinato (fino al limite di 12 mesi dalla data di assunzione).

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